Applicazione del nuovo termine semestrale per proporre la revocazione delle sentenze della Cassazione: per le Sezioni Unite, prevale l’interpretazione letterale.

Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, così ridotto, in sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, si applica in relazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della regola generale di cui all’art. 11 disp. prel. c.c..

Va osservato che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è prevalente il criterio letterale, rispetto al quale quello teleologico riveste un ruolo sussidiario: ove l’interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa.

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 8091 del 23.4.2020

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