Appello, vizio della vocatio in ius, nullità non dichiarata dal giudice nè sanata dall’appellante, ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento di negazione della rimessione in termini, rinnovazione dell’originaria citazione in appello

La nullità dell’atto di citazione in appello, per vizio della vocatio in ius, che non sia stata nè dichiarata dal giudice (per non essere stata tenuta alcuna udienza davanti a lui) nè sanata dalla parte appellante mediante la spontanea rinnovazione dell’atto, non è rinnovabile dopo che la predetta parte abbia esperito infruttuosamente il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento interlocutorio col quale il giudice d’appello le abbia negato la richiesta rimessione in termini, essendo venuta meno, per l’avvenuta progressione processuale, la stessa utilità giuridica della rinnovazione; ne consegue che ove la parte appellante, dopo la predetta ..........

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