Appello, termine di costituzione dell’appellante in caso di più notifiche

 L’art. 348 c.p.c., nel comminare l’improcedibilità dell’appello in caso di costituzione tardiva dell’appellante, è integrato, in mancanza di una specifica disposizione per i giudizi di impugnazione e in virtù della clausola di rinvio contenuta nell’art. 359 c.p.c., dalla previsione di cui all’art. 165 c.p.c. che, al comma 1, stabilisce che l’attore è tenuto a costituirsi nel termine di 10 giorni dalla notifica e, al comma 2, che, ove la notifica debba seguirsi verso più persone, il deposito dell’atto notificato deve avvenire entro dieci giorni dall’ultima notificazione. Il punto controverso è se tale ultima previsione comporti ..........

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