Appello respinto e litisconsorzio: condanna alle spese del convenuto in primo grado nei cui non sono state spiegate domande in secondo grado

Se l’impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata. Pertanto, correttamente la corte d’appello, respingendo il gravame proposto, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali sostenute anche di quella parte nei cui confronti in secondo grado non erano state spiegate domande.   Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.2.2018, n. 2809 CondividiPost correlati:Precetto per spes ..........

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