Appello, nullità della sentenza di primo grado per aver statuito su domande nuove non notificate al contumace, conseguenze

Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver statuito su domande nuove, non notificate personalmente al contumace, ex art. 292 c.p.c., deve decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.; il vizio determinato dalla violazione dell’art. 292 c.p.c. non consente, infatti, la pronuncia di nullità con omissione dell’esame del merito, non trattandosi di nullità assoluta ma relativa cui va applicato il principio dell’assorbimento delle nullità nei motivi di gravame.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28 ..........

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