Appello, mancato rinvenimento nel fascicolo di parte dei documenti prodotti in primo grado, conseguenze

Premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, va confermato che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia, non preclude al giudice d’appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), as ..........

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