Appello e potere del giudice di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese di lite

In assenza di appello incidentale, il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d’appello di rendere una pronuncia diversa da quella confermativa della sentenza di primo grado, anche in punto spese di lite. Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali sussiste, infatti, solo in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, poiché, in tale evenienza, esso si atteggia quale naturale conseguenza della pronuncia di merito adottata e della valutazione dell’esito complessivo della lite. Al contrario, in caso di conferma della decisione impugnata, la statuizione sulle spese può esse ..........

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