Appello, documenti: onere di produzione e ordine del giudice di produrre copia di determinati documenti già prodotti in primo grado

L’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle proprie censure, essendo l’appello una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, individuati ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perchè questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, senza che gli stessi possano, peraltro, qualificarsi come nuovi agli effetti ..........

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