Appello a sentenza del giudice di pace: per la competenza, non opera la preclusione ex art. 38 c.p.c.

Stabilisce l’art. 341 c.p.c. che l’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Si tratta di una competenza territoriale funzionale e sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collegamento dettati dagli artt. 18 e segg. c.p.c. per i giudizi di primo grado, il cui rilievo non è soggetto alle preclusioni di cui all’art. 38 c.p.c. e che deroga – come per tutte le cause in materia di sanzioni amministrative – alla regola del foro erariale sancita dall’art. 25 c.p.c. [Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 10.9.2013]. Scarica qui la sen ..........

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