Ancora sull’eventuale responsabilità civile dell’amante

In tema di violazione dei diritti nascenti dal matrimonio, l’amante, in sé, non è soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale, il quale riveste un evidente carattere personale e, pertanto, non potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere. Laddove si alleghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all’onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell’amante. Essa, peraltro, potrà essere affermata soltanto se l’amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili, quali la dignità e l’onore, del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini) e purché risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto.

Corte d’Appello Milano, Sez. II, Sentenza del 9.05.2023, n. 1509