Ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c., discrezionalità del giudice

L’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c. (a norma del quale “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede gli € 2,58. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”), richiamato dall’art. 2726 c.c. in tema di prova del pagamento, costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato [Cassazione civile, sezione terza ..........

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