All or nothing: dalla diversa incidenza delle varie concause non deriva l’imputazione ad ogni danneggiante della sola parte di evento riconducibile alla sua condotta

L’eventuale diversa incidenza, sul piano causale, delle diverse concause, non è idonea a generare alcun “frazionamento” del nesso di causalità (con imputazione, cioè, ad ogni danneggiante, della sola parte di evento riconducibile alla sua condotta), sia perché la verifica del nesso di causalità è unitaria (c.d. principio causale puro del “all or nothing“), sia perché, come detto, l’eventuale imputabilità del fatto dannoso ad una pluralità di condotte lesive eventualmente anche autonome troverà tutela nella solidale responsabilità ex art. 2055, comma 1, c.c. Tribunale di Teramo, sentenza del 30.6.2020 Download CondividiPost correlati:Ev ..........

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