Contraddittorio lungo le memorie ex art. 183; valore della relazione di parte; inammissibilità della conclusionale proposta, in assenza di autorizzazione nella veste di altro atto di parte; limiti al rilievo officioso ex art. 127 TUB

L’istanza volta alla revoca/modifica ex art. 177 c.p.c. dell’ordinanza che ha ritenuto la causa matura per la decisione è inammissibile e tamquam non esset ai fini del decidere qualora sia solo apparentemente una istanza volta alla modifica di una ordinanza istruttoria, essendo in realtà una comparsa conclusionale dimessa in assenza di alcuna autorizzazione (visto che la causa, con l’ordinanza in questione, è stata in spedita in decisione con discussione orale e non scritta).

Il Giudice deve decidere sulla base delle prove allegate dalle parti e non può fare affidamento sulla parola di un consulente di parte il quale abbia una relazione priva del carattere di scientificità avendo omesso di riferire sulla base di quali criteri sia stata redatta.

Qualora la convenuta non abbia depositato la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., depositando

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