Vizio di Ultrapetizione: quando?

Fermo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, formalmente consacrato nel disposto dell’art. 112 c.p.c., può pacificamente affermarsi che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, alterando così gli elementi obiettivi dell’azione, petitum e/o causa petendi.   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  20.08.2018, n. 20810 CondividiPost correlati:Omessa pronuncia: quando è denunciabile come vizio della sentenza? Aprile 23, 2024 Presunzioni e vizio di sussunzione Maggio 4, 2023 Mancato esame di una questione meramente processuale: non è vizio di omess ..........

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