Violazione dell’obbligo di comunicazione delle ordinanze per posta elettronica o fax

Il comma 4 dell’art. 136 cod. proc. civ., prevedeva, in materia di notificazioni e comunicazioni, l’obbligo di comunicazione delle ordinanze per posta elettronica o per fax. La norma è stata introdotta dal D.L. n. 137 del 2011, art. 2, comma 35-ter, lett. b), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il 13/08/2011) e non modificato, sul punto, dalla legge di conversione (L. n. 148 del 2011), entrata in vigore il 17 settembre 2011); è poi stata abrogata dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, con effetto dal 15 dicembre 2011. La norma è quindi rimasta in vigore dal 13 agosto 2011 al 15 dicembre 2011, trovando quindi applicazione con riferim ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi