Ultrattività del mandato ad litem:

Il mutamento dell’organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciò vale ad escludere l’idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall’organo effettivamente investito del potere rappresentativo.                     Tribunale di Roma, sezione XII civile, sentenza del 13.09.2018 CondividiPost correlati:Cancellazione della società e ultrattività del mandato alla lite Ottobre 21, 2021 Procura ad litem e sanabilità d.c. (dopo Cartab ..........

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