Transazione novativa e pretesa azionata

L’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti. In presenza di una transazione novativa, dunque, il fatto costitutivo della pretesa azionata deve necessariamente fondarsi su di essa, non esistendo più, perchè novate, le posizioni obbligatorie derivanti dal titolo originario.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.10.2017, n. 24945   CondividiPost correlati:La pretesa azionata in via monitoria trova in ..........

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