Termini per impugnare e sospensione feriale: indicazioni operative

Va affermato, con particolare riferimento al termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, che la sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre. Ove il termine, come sopra calcolato, non scada prima dell’inizio del periodo f ..........

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