Sulla natura dell’intimazione scritta ad adempiere quale atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale:

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.     Tribunale di Roma, Sez. XVII civile, sentenza del 14.09.2018 CondividiPost correlati:Il debitore d ..........

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