Statuizione con cui il giudice d’appello si spoglia della potestas iudicandi, motivazioni sul merito svolte ad abundantiam, impugnazione, inammissibilità

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito del gravame, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul fondo dell’impugnazione, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata.   Cassazione civi ..........

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