SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione

La Suprema Corte di Cassazione si è di recente pronunciata, con sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629, sul rilevante tema del rapporto tra mediazione c.d. obbligatoria e opposizione a decreto in giuntivo; tematica oggetto negli ultimi mesi di numerose, e contrastanti, pronunce di merito.   In particolare, il provvedimento in parola ha affrontato, per la prima volta in sede di legittimità, la questione relativa all’identificazione della parte processuale in capo alla quale grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La rilevanza pratica della questione è evidente e riguarda direttamente l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione di cui al decreto opposto. Si tratta, in particolare, dell’individuazione delle conseguenze connesse al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ovvero l’improcedibilità della domanda, nel particolare giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.: a seconda della parte che si ritenga tenuta ad attivare la mediazione (debitore ingiunto che propone l’opposizione, ovvero creditore opposto), infatti, il decreto monitorio verrebbe a subire rilevanti conseguenze circa la sua efficacia esecutiva ex artt. 644 e ss. c.p.c. (nell’un caso perderebbe efficacia, nell’altro diverebbe definitivamente esecutivo).

 

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La Nuova Procedura Civile

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