Spese processuali, criterio della causalità della lite, funzione indennitario-ripristinatoria

  Il regolamento delle spese processuali va delibato avuto riguardo al criterio obiettivo della causalità della lite (di cui la soccombenza costituisce espressione): in forza di tale principio chi ha promosso, o proseguito un processo inutile o perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo ne deve sopportare le conseguenze economiche; il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall’elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitario ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l’accertamento del suo buon diri ..........

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