Spese di lite: disattesa la richiesta del compenso massimo che non si fonda né sulla complessità della causa, né su quella dello svolgimento processuale

Con riferimento alla disciplina delle spese processuali ex d.m. Giustizia 55/2014, va affermato che deve essere disattesa la nota spese depositata qualora il difensore, senza alcuna plausibile ragione, abbia richiesto il compenso massimo per ciascuna fase, che non si fonda né sulla complessità della causa, né su quella dello svolgimento processuale.   Tribunale di Napoli, sezione prima, sentenza del 18.11.2016, n. 12581   CondividiPost correlati:Prova per presunzioni (deduzione logica che si fonda su fatti certi) ≠ congettura (mera supposizione: ipotesi che si fonda su fatti incerti) Marzo 6, 2024 Precisazione della domanda e art. 183 c.p.c.: il cambio, se non della tutela r ..........

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