Obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell’ipoteca: riparto dell’onere probatorio.

L’obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell’ipoteca, una volta che il debito si è estinto, riveste natura contrattuale, per cui il ricorrente deve dare la prova di aver subito il danno. Il creditore non è obbligato di sua iniziativa a chiedere detta cancellazione, mentre, per converso, grava su chiunque vi abbia interesse l’onere di chiedere la cancellazione e, quindi, in primo luogo sul debitore, proprietario dell’immobile soggetto a vincolo [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.6.2013, n. 15435]. Scarica qui la sentenza per esteso >>     CondividiPost correlati:Riparto dell’onere probatorio: ..........

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