Sostituto d’imposta – sostituito – giudicato

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all’art. 1306 c.c. , riguardante l’estensione del giudicato, non essendo d’ostacolo a tale conclusione nè la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, nè il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all’altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall’art. 1294 c.c. , secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solid ..........

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