SMS, decreto ingiuntivo, esecuzione provvisoria

Rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo liquido ed esigibile considerato che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 633, 634, 641 c.p.c. ma non quelle di cui all’art. 642 risultando gli sms prodotti di ignota provenienza.

Questo quanto statuito dal Tribunale di Genova nella persona del Giudice Dott.ssa Albino, a conferma della granitica giurisprudenza ligure secondo cui perché il documento informatico possa fare piena prova occorre poter riconoscere la provenienza.

Il documento informatico, tra cui rientrano gli SMS, molto spesso risultano utili per la richiesta dell’immediata esecutorietà visto che normalmente si sostanziano in un riconoscimento del debito.

Tuttavia nel caso di specie detta immediata esecutività non è stata concessa proprio per l’ignara provenienza dei messaggi.

Resta il fatto che provare l’effettiva provenienza di un messaggio da una determinata persona è certo da considerarsi una prova diabolica (Avv. Chiara MEDINELLI).

 

Scarica qui il decreto ingiuntivo n. 4330 del 24.11.2016 emesso dal Tribunale di Genova, sezione seconda

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