Sequestro conservativo di aeromobile tra estrema urgenza ed estrema sommarietà

Nella fase urgente finalizzata all’emanazione del decreto “inaudita altera parte” la verifica dei presupposti del sequestro conservativo è necessariamente condizionata dall’estrema urgenza del provvedimento richiesto ed è estremamente sommaria e limitata ad indizi mentre, nella successiva fase di conferma, modifica o revoca, il ricorrente deve fornire idonea dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, pena la revoca del sequestro stesso. Sotto il profilo soggettivo il periculum in mora deve consistere in circostanze sopravvenute al contratto che rendano verosimili l’eventualità di un depauperamento del patrimonio del debitore; a tal fine non soccorre la possibile vendita del bene sottoposto a sequestro (nel caso, un aeromobile) quando la società resistente sia proprietaria di un considerevole numero di aeromobili e svolga attività finalizzata proprio alla loro vendita, né soccorrono la nazionalità estera della resistente, la sua paventata inconsistenza patrimoniale e la possibilità di sottrarre facilmente il bene all’apprensione del creditore quando non siano circostanze sopravvenute al contratto in quanto, se sono esistenti alla sua stipula, si presumono già vagliate all’atto della sua conclusione [Tribunale di Napoli, XII Sez. civile, Dott.ssa Anna Maria Pezzullo, Ordinanza del 01- 05.06.2018].

 

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