Sentenze in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011, appello introdotto con ricorso anziché con citazione, sanatoria

Va confermato che l’appello avverso le sentenze in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione pronunciate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.1.2017, n. 547 CondividiPost correlati:Atto introduttivo con citazione anziché con ricorso, d.lgs. 150/2011 (art. 4): la questione della sanatoria. C ..........

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