Rito Fornero e reclamo incidentale

Va condivisa l’affermazione per cui le esigenze acceleratorie previste dal rito di cui all’art. 1, commi 48 e segg. della L. n. 92 del 2012 riguardano l’impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicchè, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell’art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all’art. 436 c.p.c.   Corte d’appello di Roma, sentenza del 19.6.2017 CondividiPost correlati:Eccezioni di rito d ..........

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