Rito del lavoro e reconventio reconventionis

Nel rito del lavoro, il ricorrente che abbia assunto la veste di convenuto in conseguenza di domanda riconvenzionale, può a sua volta avanzare domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto (“reconventio reconventionis”), purché tempestivamente nel primo atto difensivo successivo alla comparsa di costituzione del convenuto, e purché tale domanda dipenda dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla pausa come mezzo di eccezione o di domanda riconvenzionale ritualmente proposta, ai sensi dell’art. 36 c.p.c.   Tribunale di Frosinone, sentenza del 5.4.2017 CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo e reconventio reconventionis Maggio 1 ..........

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