Rimborso delle spese processuali sostenute dal chiamato in garanzia dal convenuto
Il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell’attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia e sempre che non risulti la soccombenza del chiamato ovvero del chiamante, a nulla rilevando la mancanza di un’istanza di condanna in tal senso.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.10.2018, n. 24085
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