Ricorso per la composizione della crisi da sovra indebitamento: va rigettato se alla proposta di accordo non è allegata la relazione dell’organismo di composizione della crisi

Circa la questione di quando deve essere rigettato il ricorso per la composizione della crisi da sovra indebitamento, va affermato che al momento del deposito della proposta di accordo, alla stessa deve essere allegata la relazione dell’organismo di composizione della crisi (o del professionista designato in sostituzione), in mancanza della quale non vi è modo di procedere alla fissazione dell’udienza, ai sensi del successivo art. 12-bis comma  1 [Tribunale di Foggia, sezione prima, sentenza del 23.7.2015]. CondividiPost correlati:Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa con test di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento Ottobre 4, 202 ..........

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