Ricorso per cassazione, prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notifìcatorio, mancata produzione dell’avviso di ricevimento, inammissibilità

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notifìcatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva ..........

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