Ricerca telematica dei beni del debitore: non servono decreti attuativi per l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art. 492 bis c.p.c.

Nessun decreto attuativo deve essere emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art. 492 bis c.p.c., atteso che in tal caso l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi [Tribunale di Mantova, ordinanza del 17.3.2015].

 In senso contrario:  Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015

Si veda la Formula dell’istanza per ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.(introdotto dal d.l. 132/2014 come convertito con legge 162/2014)

Si veda anche la Formula dell’istanza di assegnazione di crediti pignorati ex art. 492 bis c.p.c. (introdotto dal d.l. 132/2014 come convertito con legge 162/2014)

 

 

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