Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. (dopo la Legge 132/2015): accesso consentito anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche.

L’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso alle banche dati indicate nell’articolo 492-bis può essere ora accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, c.p.c.  [Tribunale di Milano, sentenza del 28.9.2015].

La Nuova Procedura Civile

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