Reticenza e contratto di assicurazione annullabile

Il contratto di assicurazione, invero, è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., “quando l’assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all’assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro.     Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.10.2018, n. 24563 CondividiPost correlati:Compensi avvocato: l'assistenza alla redazione di un contratto deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta co ..........

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