Prova formata in un processo diverso acquisisce valore ed ammissibilità

In forza di principi generali, la prova formata in un processo diverso acquisisce il rango di prova c.d. atipica e la sua ammissibilità, salva ed impregiudicata l’applicazione di regole speciali ed espresse sull’utilizzabilità, dipende solo dalle regole sul contraddittorio dettate per il processo in cui la si vuole introdurre, nel rispetto dei diritti che in quel medesimo processo hanno le parti di produrle e di contrastarne le risultanze.   Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 2.12.2016, n. 24647 CondividiPost correlati:Ingresso nel processo di risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo (anche di natura penale ed anche se celebrato tra ..........

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