Prova documentale in lingua straniera: ammissibilità

Non esiste il principio di sostanziale inammissibilità officiosa dell’utilizzo, a prova documentale, di documenti redatti in lingua straniera, mentre il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana concerne solamente gli atti processuali in senso proprio di cui all’art. 122 c.p.c. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.2.2016, n. 2319 CondividiPost correlati:Procura alle liti in lingua straniera, contestuale produzione in giudizio della traduzione in italiano, omissione, conseguenze Novembre 12, 2023 Causa rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni: il giudice può revocare l’ordinanza per ammettere le richieste di prova o l'a ..........

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