Proposta conciliativa/transattiva del giudice (nuovo art. 185 bis c.p.c.): mai dopo la chiusura dell’istruttoria.

Chiusa l’istruttoria, non sussiste più per il giudice il potere dovere di formulare una ipotesi conciliativa o transattiva ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 185 bis c.p.c.

 

Tribunale di Milano, sezione decima, ordinanza del 4.7.2013

 

 

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