Produzione in giudizio di un documento in copia fotografica o fotostatica, disconoscimento, tempestività: prima udienza o primo atto difensivo utile

Una volta prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale, ex art. 2719 c.c., sia la conformità della copia all’originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il Giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all’originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all&# ..........

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