Processo civile telematico ed inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato in forma cartacea

E’ inammissibile il ricorso in riassunzione, successivo ad una pronuncia di incompetenza territoriale, depositato in modo tradizionale mediante consegna dei documenti in cancelleria. Essendo, infatti, atto endoprocessuale da depositare esclusivamente per via telematica, l’inottemperanza allo schema legale previsto ne determina l’inidoneità al raggiungimento dello scopo cui è preposto poiché affetto da un deficit di carattere strutturale/ontologico e, dunque, giuridicamente inesistente. La riassunzione della causa si considera, pertanto, come mai  avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 50 c.p.c., comma secondo [Tribunale di Vasto sentenza 28/10/2016 n. 180 con nota di DE BARTOLOMEI].

Condividi
Visualizza
Nascondi