Procedimento di correzione degli errori materiali: non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto, trattandosi di procedimento in camera di consiglio (art. 742 bis cod. proc. civ.) in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall’art. 91 cod. proc. civ. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 3.11.2015, n. 22396].
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