Prima memoria ex art. 183 c.p.c., modifica della domanda: l’elemento soggettivo delle persone deve restare immutato e la vicenda sostanziale quantomeno collegata a quella dell’atto introduttivo

Benché per espressa disposizione codicistica le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate con la prima delle tre memorie di cui all’art. 183 c.p.c., circa la questione riguardante i limiti entro i quali la domanda formulata nei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 1 possa ritenersi ammissibile – in quanto semplice modificazione e precisazione di quella originaria (cd. emendatio libelli) – e non domanda radicalmente diversa e nuova, dunque inammissibile (cd. mutatio libelli) – va affermato che l’unico limite della modifica della domanda (che poi costituisce il vero discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile ..........

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