Pluralità di domande indipendenti ed ordine di integrazione

In caso di pluralità di domande proposte nello stesso giudizio e non legate fra loro da vincolo di dipendenza, ciascuna di esse rimane distinta dalle altre e può avere vita autonoma; pertanto, ove il giudice abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. , soltanto in riferimento ad una delle domande proposte, e la parte non abbia ottemperato a tale ordine, la sanzione per l’omessa integrazione non può estendersi anche alla domanda per la quale l’ordine di integrazione non sia stato impartito [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.04.2015, n. 7459]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Ordine strumentale di in ..........

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