Pignoramento immobiliare: il custode giudiziario non subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della persona fisica o giuridica assoggettata all’espropriazione

Il custode giudiziario nominato ai sensi dell’art. 559, comma quarto, c.p.c. non subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di diritto di pubblico, facenti capo alla persona fisica o giuridica assoggettata all’espropriazione, ma ha una funzione prettamente agevolativa della liquidazione dell’immobile pignorato, essendo il suo incarico essenzialmente diretto a consentire la liberazione dell’immobile se occupato, a facilitare l’accesso e la visita del medesimo ai soggetti interessati all’acquisto, alla riscossione dei canoni di locazione, rendite e indennità di occupazione, all’esecuzione – previa autorizzazione del Tribunale ̵ ..........

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