Pertinenze non espressamente menzionate nel pignoramento e nel decreto di trasferimento: cosa accade?

Ai sensi dell’art. 2912 c.c., il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata, cosicché la pertinenza deve ritenersi compresa nell’atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione. L’identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un’espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell’art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorchè non espressamente men ..........

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