Patrocinio a spese dello Stato, impugnazione contro il rigetto o l’accoglimento parziale dell’istanza di liquidazione delle spese, legittimazione attiva

In tema di patrocinio a spese dello Stato, va confermato che legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 20.12 ..........

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