Parziale e limitato accoglimento della domanda in senso meramente quantitativo, divario tra richiesto e liquidato, parti silenti agli inviti conciliativi: compensazione delle spese di lite

Anche in considerazione del parziale e limitato accoglimento della domanda nei limiti del provato, del consistente divario tra richiesto e liquidato e tenuto altresì conto del comportamento delle parti rimaste silenti nonostante i ripetuti inviti di questo giudicante a percorrere, nelle more giudiziali, ogni utile via conciliativa della controversia evitando la prosecuzione del presente giudizio che, ad avviso di chi scrive, ha determinato un irrigidimento ed inasprimento delle rispettive posizioni del tutto ingiustificato, ricorrono le condizioni normativamente richieste dall’art 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione attualmente vigente – che rende inapplicabile la previsione di cui ..........

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