Parcellizzazione della domanda giudiziale: decreto ingiuntivo per la somma provata documentalmente e citazione per la parte residua è abuso del processo?

Si ha abuso del processo quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell’atto, ma – sviando l’atto dalla sua causa tipica – per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l’atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando luogo per questo ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare.

Non incorre in abuso del processo l’attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.11.2016, n. 22574

con NOTA di BRUNIALTI

con SCHEMA di SPINA

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