Ordinanze del giudice dell’esecuzione che non possono essere revocate per avere avuto attuazione: correzione e opposizione agli atti esecutivi

Le ordinanze del giudice dell’esecuzione che non possono essere revocate per avere avuto attuazione, sono suscettibili di correzione, nei casi e nelle forme previsti dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Le ordinanze così corrette non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione, in quanto possono essere impugnate col rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ed il termine per l’opposizione decorre dalla notificazione o comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., u.c., se l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto dell’ordinanza, ovvero ..........

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